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DIFENSORE CIVICO
 

Esercizio della difesa civica in forma associata
Un servizio per le comunità del territorio

CHI E' IL DIFENSORE CIVICO
  • è un'autorità amministrativa indipendente preposta alla composizione in via bonaria delle controversie fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione

  • il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività della Provincia di Padova e dei Comuni Convenzionati e svolge la sua opera in maniera del tutto indipendente e gratuita

  • opera nei confronti di aziende, istituzioni dipendenti dalla Provincia e dai Comuni convenzionati, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza di questi e dei concessionari dei pubblici servizi

  • promuove la tutela dei diritti dell'uomo, tutela l'infanzia, gli anziani, gli immigrati, collabora con associazioni di volontariato e predispone piani di intervento

  • la sua utilità è duplice: da una parte, è un aiuto per i cittadini che possono rivolgersi a lui per segnalare abusi, carenze, negligenze e ritardi, dall'altra, è uno stimolo per la stessa Pubblica Amministrazione che, attraverso le segnalazioni dei cittadini, può individuare punti di debolezza nella propria struttura e porvi rimedio.

AMBITO DI INTERVENTO

Possono chiedere l'intervento del Difensore Civico:

  • i cittadini in forma singola o associata che risiedano nei Comuni della provincia o che dimorino in essi (ovvero che abbiano interessi giuridicamente tutelabili)

  • gli Enti e le Organizzazioni che abbiano interesse al procedimento

inoltre, il Difensore civico può agire d'ufficio qualora rilevi omissioni o negligenze nell'attività amministrativa.
 

COSA PUO' FARE IL DIFENSORE CIVICO
  • esamina la richiesta del cittadino e lo informa circa la possibilità (o impossibilità) di riceverlo

  • verificata la sua competenza istruisce ed approfondisce il caso sentendo gli uffici competenti sul comportamento da questi tenuto ed, infine, comunica al cittadino l'esito delle verifiche effettuate

  • svolge un'azione a tutela del cittadino nei confronti degli abusi, delle iniquità e dei ritardi della P.A. mediante un'attività che ha il carattere di un intervento in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, consentendo al cittadino di tentare con il suo aiuto una forma di conciliazione in via bonaria di fronte alla stessa amministrazione.

COSA NON PUO' FARE

Il Difensore Civico non si sostituisce né si sovrappone all'attività dei giudici, ma si pone come aiuto al cittadino che così può evitare il ricorso al giudice civile, amministrativo o penale che spesso comporta un iter lungo e costoso.
Di conseguenza egli non può:

  • agire in sostituzione di un funzionario, né annullare atti amministrativi

  • irrogare sanzioni, né intervenire nell'attività degli organi giudiziari

  • rappresentare il cittadino in giudizio.

Il suo intervento non sospende i termini per il ricorso al giudice amministrativo e neppure per la proposizione della querela.
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda potrà essere presentata all'ufficio del Difensore Civico o presso i Comuni Convenzionati e dovrà essere:

  • redatta in carta semplice, indicando le generalità del soggetto che richiede l'intervento del difensore e l'oggetto dell'istanza; ricordarsi di allegare la fotocopia della documentazione posseduta

  • alternativamente, il cittadino potrà recarsi di persona presso il Comune ospitante più vicino al luogo di residenza per esporre il proprio problema: un funzionario provvederà a compilare l'istanza che farà controfirmare all'interessato.

DIFFERENZA CON IL GIUDICE DI PACE

Il Difensore Civico non va confuso con il giudice di pace che è un giudice onorario, istituito al posto dei soppressi uffici dei giudici conciliatori con competenze nelle seguenti controversie minori in materia civile, insorte dopo il primo maggio 1995:

  1. beni mobili (cose, somme di denaro, servizi, ecc.) di valore non superiore a 5 milioni di lire, anche per i procedimenti speciali (come ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo), salva, comunque, la competenza specifica di altro giudice;

  2. risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e natanti, fino a 30 milioni di lire;

  3. rapporti di vicinato (apposizione di termini, osservanza delle istanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento di alberi e siepi);

  4. misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case, compresa la riscossione dei contributi condominiali relativi all'uso di tali servizi;

  5. immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, ecc., che superino la normale tollerabilità, purché relative ad immobili adibiti a civile abitazione.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento ci si può rivolgere telefonicamente al Comune o all'ufficio del Difensore Civico della Provincia: 049 8201131 - 049 8201212 fax 049 8201235
e-mail: difensore.civico@provincia.padova.it

Per il Comune di Piove di Sacco: 049 9716111
ricevimento pubblico 16.00 - 17.30

 
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